Costituire un Trust significa costruirsi il Futuro.
Oggigiorno, pensare ad un futuro solido e roseo non è proprio così facile, soprattutto perché la quotidianità riserva sempre più imprevisti e difficoltà di ogni tipo. Proprio per questo, è fondamentale cercare di costruire una base solida per quello che ci aspetterà una volta raggiunto il pensionamento o, ancora, qualora si volesse assicurare un futuro alla propria famiglia in ogni circostanza.
Investire nella costituzione di un Trust è senz’altro il modo migliore d’agire per un imprenditore, un professionista o un padre di famiglia che desideri assicurarsi un futuro migliore.
Ma che cosa è un Trust ?
Trust è un termine inglese che, letteralmente, significa “Fidarsi” e che affonda le sue origini nei paesi con ordinamento basato sul Common Law. Successivamente, esso è stato pure riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano (dal 1° gennaio 1992) in seguito al cambiamento apportato nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, con la legge di recepimento del 16 ottobre 1989 n. 364.
Con questa normativa, dunque, è stato possibile riconoscere gli effetti giuridici del Trust in Italia, con il risultato appunto che trust costituiti in giurisdizioni straniere, i cui ordinamenti prevedono l’esistenza di questo istituto, possano essere utilizzati in Italia beneficiando nel nostro ordinamento – nel quale non è contemplata specificamente questa struttura giuridica – delle particolarità dello stesso.
Il disponente (definito quale settler) e il trustee, quindi, stipulano un contratto fiduciario con un rapporto giuridico fondato per l’appunto sulla fiducia tra i due. Di conseguenza, il disponente affida nelle mani del trustee i propri beni, che dovranno essere gestiti nell’interesse del beneficiario e per lo scopo stabilito in precedenza. In alcuni casi, il beneficiario iniziale potrà essere diverso da quello finale, ma vi sono pure trust in cui il beneficiario finale non è evidente e, in tal caso, si tratta di un trust opaco.
Esistono pure i cosiddetti trust company, ovvero, quelle società che hanno come oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione del trust e nella successiva gestione dei patrimoni. Va altresì detto che il trustee può essere rappresentato sia da una persona fisica che giuridica.
La principale conseguenza derivante dalla costituzione di un trust, è l’effetto della cosiddetta segregazione patrimoniale, in base alla quale tutto quanto venga messo a disposizione del trust, va a costituire un patrimonio che è legalmente separato da quello detenuto dal trustee.
Ciò significa che non è possibile, da parte dei creditori, escutere quanto sia stato messo nel trust, indipendentemente dal fatto che gli stessi attacchino il trustee, il disponente o il beneficiario del costrutto giuridico.
Inoltre, l’utilizzo del trust assicura degli elevati livelli di privacy a livello patrimoniale.
Il TRUST si presta a molteplici utilizzi e diviene uno strumento duttile e dinamico che può essere redatto su misura per ogni diversa richiesta.